25/01/2022
A poco più di un anno dall’entrata in vigore della Brexit, analizziamo la situazione delle spedizioni e vediamo quali documenti sono necessari e quali requisiti bisogna soddisfare per evitare di incorrere in ritardi nelle consegne e sanzioni.
L’entrata in vigore della Brexit, avvenuta il 1° gennaio 2021, ha ufficialmente sancito l’uscita del Regno Unito dall’Unione Doganale e dal Mercato Unico Europeo. Ciò ha comportato una modifica alle relazioni commerciali tra i paesi appartenenti al Regno Unito e quelli che si trovano all’interno dell’Unione Europea, dato che dalla cessione di beni si è passati all’importazione e/o esportazione di beni. Di conseguenza, le spedizioni non sono più considerate comunitarie ma internazionali, quindi è necessaria le compilazioni di alcuni documenti doganali a causa delle tariffe imposte sulle esportazioni e ai controlli in ingresso effettuati dai singoli Stati. Infatti, sebbene all’interno del Mercato Unico Europeo le spedizioni possono essere consegnate direttamente all’indirizzo segnalato, per quanto riguarda le spedizioni internazionali esse devono prima essere processate dalla dogana.
All’atto pratico, le spedizioni di prodotti da e verso i paesi del Regno Unito hanno, quindi, subito un aumento dei costi a causa di svariati fattori quali oneri doganali, dazi su importazioni o esportazioni e dell’IVA applicata sulle merci, a cui si aggiunge il cambio della valuta da sterline a euro (che però era presente anche prima). In più, a causa del controllo degli HS code (codici che indicano la categoria merceologica di un prodotto) e dei documenti doganali citati nel paragrafo precedente (e che approfondiremo in seguito), anche le tempistiche delle spedizioni si sono allungate.
Per fortuna, un accordo esclusivo stipulato tra il Regno Unito e gli Stati membri dell’Unione Europea permette, a determinate condizioni, di evitare delle tariffe sulle merci che si intende esportare, sebbene sia comunque richiesto di apportare tutta la documentazione necessaria e si possa comunque incorrere in oneri doganali. Andiamo a vedere in cosa consiste nello specifico questo accordo.
Il “Trade and Cooperation Agreement”, ovvero l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stipulato tra l’Unione Europea e il Regno Unito, definisce quelli che sono i requisiti per delle agevolazioni nell’ambito di scambi di merci e servizi, commercio digitale, proprietà intellettuale, appalti pubblici, aviazione e trasporti su strada, energia, pesca, coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, cooperazione tematica e partecipazione ai programmi dell'Unione.
Firmato il 30 dicembre 2020, è entrato definitivamente in vigore il 1° maggio 2021. Nello specifico, per quanto riguarda gli scambi commerciali, questo accordo dispone l’assenza di tariffe sulle merci che risultano conformi a specifiche regole in materia di origine e garantisce la connettività per via aerea, stradale, ferroviaria e marittima senza interruzioni. Ciò non deve però trarre in inganno: anche se è applicata quella che viene definita una “Tariffa 0” (quindi gli Stati non applicheranno ulteriori tariffe doganali), i dazi e l’IVA saranno comunque applicati a tutte le merci da e verso il Regno Unito.
Inoltre, il TCA prevede che sia gli Stati membri dell’UE che il Regno Unito riconoscano la qualifica di Operatore Economico Autorizzato (AEO) ed Esportatore Autorizzato che è in grado di auto-certificare la conformità di alcune merci, come ad esempio dei prodotti per il settore automobilistico, il vino e i prodotti organici, farmaceutici e chimici.
Queste regole, comunque, cambiano a seconda che si stia importando o esportando prodotti nel Regno Unito. Andiamole a vedere nello specifico:
Per quanto riguarda i beni prodotti in Unione Europea, l’accordo commerciale stipulato permette di semplificare le procedure doganali ed elimina le tariffe aggiuntive. Tuttavia, ci saranno comunque dei costi da affrontare, come ad esempio l’IVA per gli eCommerce, che sarà calcolata in base al valore della merce, ai costi di spedizione e sarà anche dipendente dal canale di vendita.
Questa tassa dovrà essere versata dal venditore, che quindi necessiterà di una partita IVA britannica, ottenibile anche online sul sito Her Majesty's Revenue and Custom. Nel caso, però, in cui una merce e i suoi relativi costi di spedizione non superino il valore di 135£, in dogana non sarà applicato alcun dazio.
Al fine di evitare dazi su merci realizzate all’interno del Regno Unito ed esportate in altri Stati membri dell’Unione Europea, è innanzitutto necessario che tali merci rispettino i requisiti di origine europea e che siano spediti direttamente dall’UK.
Di conseguenza, le condizioni del TCA non si applicano alle pratiche di dropshipping se la spedizione di partenza proviene da un Paese terzo. Infatti, il venditore deve essere necessariamente registrato nel sistema REX, un sistema che raccoglie gli esportatori registrati e anche quelli autorizzati a rilasciare delle attestazioni sull’origine europea dei prodotti. Bisogna precisare che l’origine del prodotto non dipende soltanto dal luogo dei materiali impiegati, ma anche dal luogo in cui avviene e si conclude la lavorazione. Questo certificato di origine ha una durata di 12 mesi e può essere rilasciato su una fattura o un qualsiasi altro documento che permetta la chiara identificazione del prodotto.
Come abbiamo visto, la Brexit ha causato una complicazione nelle spedizioni di merci, perciò occorre essere preparati. I costi e i documenti da preparare dipendono da svariati fattori, tra cui origine, tipologia e valore delle merci. Questi fattori potrebbero essere già noti se si ha esperienza nell’ambito delle spedizioni interazionali, ma risultano decisamente complicati per coloro che erano abituati alle precedenti condizioni poste dal Mercato Unico Europeo.
Non si può quindi pensare di spedire dei prodotti nel Regno Unito senza prima prepararsi adeguatamente, perché altrimenti si incorrerebbe nel rischio di ricevere sanzioni da parte delle agenzie doganali e in ritardi nella consegna delle spedizioni. Di seguito elenchiamo in breve i passaggi fondamentali per spedire da e/o verso il Regno Unito.
Ottenere un codice EORI (Economic Operator Registration and Identification number) dall’agenzia delle dogane del paese in cui si ha sede per poter spedire merci al di fuori dell’Unione Europea (e viceversa).
Identificare i codici HS inerenti alle merci che si intende spedire, in modo da conoscere in anticipo l’aliquota e i dazi che saranno applicati e compilare gli appositi documenti.
In caso di esportazioni nel Regno Unito, registrare la propria partita IVA britannica in modo da ottenere il relativo codice HMRC.
In caso di importazioni in Europa, sarebbe opportuno richiedere il numero AEO dell’ente che sta spedendo, in modo da semplificare e velocizzare le pratiche doganali.
A quanto elencato sopra si aggiungono tutti quei documenti che dovranno essere allegati alla spedizione e che saranno controllati in dogana, come una copia di un documento d’identità, del codice fiscale e della partita IVA, ma soprattutto una fattura (pro forma oppure commerciale) che dovrà includere:
I dati di spedizione sia del mittente che del destinatario;
Il motivo per cui si sta spedendo una specifica merce (commerciale o regalo);
Un elenco di ciò che è presente, dei materiali che lo compongono e la sua destinazione d’uso;
Il valore economico unitario e totale della spedizione.
Infine, sarà necessario allegare la dichiarazione di libera esportazione, contenente i dati personali del mittente, la sua email e un contatto telefonico, il codice identificativo della spedizione e il luogo e la data in cui è avvenuta. Una compilazione parziale oppure scorretta di tutti questi documenti causerà sicuramente dei ritardi nella spedizione della merce, che potrebbe addirittura essere trattenuta in dogana.
Con l’entrata in vigore della Brexit, le spedizioni da e verso il Regno Unito sono diventate, di fatto, spedizioni internazionali. Come tali, è necessario preparare diversi documenti e conoscere le condizioni da rispettare per poter spedire senza incorrere in problematiche. Inoltre, non è da escludere che, a seguito di ulteriori accordi e negoziazioni tra i Paesi dell’Unione Europea e il Regno Unito, queste condizioni non possano cambiare in futuro.
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